In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, con il quale, allo scopo di rafforzare la capacità della Pubblica Amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (whistleblower).
Il decreto 24/2023 disciplina, infatti, le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Per ogni approfondimento in tema di oggetto della segnalazione, e soggetti obbligati ad applicare la citata normativa si rimanda alle Linee guida approvate dall'ANAC.
Il sistema di whistleblowing costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione e di tutela dell'integrità dell'amministrazione. Esso non è finalizzato alla gestione di reclami, doglianze personali, rivendicazioni individuali o contestazioni relative al rapporto di lavoro, se non nei limiti in cui le stesse siano riconducivibili alle violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023.
Soggetti legittimati a effettuare segnalazioni
Possono effettuare segnalazioni ai sensi del presente atto, ove le informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo o professionale:
- i dipendenti dell'Ente, a tempo indeterminato o determinato;
- i dipendenti di altre amministrazioni che prestano servizio presso l'Ente in posizioni di comando, distacco, convenzione o altra forma di utilizzazione;
- i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti che svolgono attività presso o in favore dell'Ente;
- i dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori in favore dell'Ente;
- i volontari e i tirocinanti, anche non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Ente, ove applicabile;
- i soggetti il cui rapporto giuridico con l'Ente non sia ancora iniziato, quando le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- i candidati a procedure selettive, se le informazioni sono state acquisite durante la selezione;
- i soggetti il cui rapporto giuridico con l'Ente sia cessato, quando le informazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso;
Oggetto della segnalazione
Le segnalazioni possono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ove applicabile;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, forniture o lavori, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato, ove rilevanti;
- condotte volte a occultare le violazioni sopra indicate;
- fondati sospetti relativi a violazioni già commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.
Materie escluse
Non rientrano, di norma, nell''ambito di applicazione:
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale della persona segnalante;
- i reclami o le lamentele di carattere personale;
- le doglianze relative al rapporto individuale di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici e colleghi;
- i reclami relativi ai servizi erogati dall'Ente;
- le richieste di accesso agli atti, accesso civico semplice o accesso civico generalizzato;
- le segnalazioni generiche, non circonstanziate o fondate su mere supposizioni, voci correnti o informazioni prive di elementi concreti;
- le irregolarità già disciplinate in via esclusiva da specifiche normative settoriali;
- le comunicazioni offensive, manifestamente infondate o prive di contenuto circostanziato.
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Canali di segnalazione
I canali di segnalazione disponibili sono i seguenti:
- Canali interni:
- scritto, mediante piattaforma informatica dedicata (canale preferenziale);
- orale, mediante richiesta di colloquio telefonico o altro sistema di comunicazione orale riservato;
- incontro diretto con il gestore del canale;
- Canale esterno:
- effettuando una segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
I dati personali acquisiti nell'ambito della gestione delle segnalazioni sono trattati dall'Ente nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 24/2023.
I dati sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla ricezione, verifica e gestione della segnalazione e sono accessibili solo ai soggetti autorizzati.
Informativa sul trattamento dei dati personali fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679