
Nel periodo estivo - e non solo - alcune Amministrazioni Comunali a vocazione turistica hanno necessità di offrire ai propri residenti, nonché ai turisti ospiti, un servizio di trasporto pubblico che permetta lo spostamento sia all’interno del proprio territorio che nei Comuni limitrofi.
Al fine di non ricadere in situazioni non conformi alle norme vigenti è bene ricordare che il servizio di Trasporto pubblico locale nella Regione Lombardia è regolato dalla Legge Regionale n. 6/2012 e nello specifico dalla DGR XI/1024 del 17.12.2018 cui si rimanda per i dettagli.
Tale norma all’art. 1 precisa che i servizi di trasporto pubblico regionale e locale si classificano in:
Nella nostra Provincia sono attivi 4 Contratti di servizio ed una Convenzione, che regolano il servizio di Trasporto Pubblico Locale del Bacino di linea di Bergamo:
A seguito di gara sono stati selezionati gli attuali Gestori del servizio che hanno stipulato con l’Agenzia del TPL del Bacino di Bergamo i rispettivi Contratti di Servizio ora vigenti.
L’Amministrazione Comunale o altro Ente (Pro Loco, Associazione di Comuni, etc.) che intenda attivare un servizio in sovrapposizione con quello esistente non può agire autonomamente, ma deve chiedere il parere all’Agenzia del TPL del Bacino di Bergamo, al fine di evitare sovrapposizioni di servizio.
A tale proposito si ricorda l’art. 6, comma 3, lettera f) della L.R. 6/2012:
Si invitano pertanto gli Enti eventualmente interessati a contattare l’Agenzia per il TPL del Bacino di Bergamo (agenzia@agenziatplbergamo.it) per qualsiasi chiarimento.
La Legge Regionale n°6/2012 agli Art. 4 comma 2 punto j ed all’Art. 5 comma 2 punto i) attribuisce alle Agenzie “””… l'accertamento di cui all'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso e delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea relativi ai servizi comunali e di area urbana, anche effettuati a chiamata, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti;”
Ne consegue che l’introduzione o la modifica di nuove fermate e percorsi del trasporto pubblico locale richiede il nulla osta dell’Agenzia
Si riportano di seguito le modalità di intervento:
Gli accertamenti, previsti dal DPR 753/80 per i servizi di pubblico trasporto che vengono svolti su strada ed effettuati con autobus, sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e regolarità del servizio, dell’idoneità del percorso, delle eventuali variazioni, nonché dell’ubicazione e delle caratteristiche delle fermate in relazione ai mezzi impiegati.
Le suddette verifiche ai fini della sicurezza prevedono prove funzionali e vengono disposte da questa Agenzia su richiesta dei Comuni o del soggetto esercente il contratto di servizio.
2.a ISTITUZIONE/VARIAZIONE DI FERMATE
Le fermate devono essere facilmente accessibili da tutti e opportunamente segnalate;
Gli attraversamenti pedonali devono essere realizzati in coda alla fermata.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.b ISTITUZIONE/VARIAZIONE DI PERCORSI
Corografia su C.T.R. in scala 1:10000 riportante il percorso della linea (nuovo percorso o eventuale variazione richiesta), l’ubicazione delle fermate esistenti e di quelle previste, la toponomastica delle vie del percorso e di quelle nelle immediate vicinanze.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.c. REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI
Di seguito si forniscono le prescrizioni a cui attenersi per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati.
Si premette innanzitutto che la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 24/10/2000 ed il Protocollo 2867/2001 dello stesso Ministero prescrivono il divieto di posizionare qualunque tipo di ostacolo lungo i percorsi delle linee di trasporto pubblico e le strade che costituiscono percorsi obbligati per veicoli di soccorso (ambulanze e Protezione Civile), Polizia, Carabinieri ed emergenza (Vigili del Fuoco).
Si precisa inoltre che su numerose autolinee vengono impiegati autobus autosnodati suburbani da 18 metri a pianale ribassato, che nelle ore di punta trasportano anche passeggeri in piedi.
Con queste premesse, al fine di conciliare le esigenze di salvaguardia della sicurezza dei pedoni e di transitabilità della sede stradale per i mezzi che svolgono il servizio di TPL, si ritiene che la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e di altri manufatti finalizzati alla moderazione della velocità debbano rispettare le seguenti specifiche tecniche (si veda schema allegato):
Quelli su indicati sono da intendersi come valori limite che permettono agli autobus di impegnare gli attraversamenti pedonali rialzati in condizioni di sicurezza per i passeggeri, oltre ad evitare il danneggiamento di parti del motore, dell’impianto di trazione e degli impianti di sicurezza degli automezzi (impianto frenante, circuiti relativi all’ABS, allo sterzo, alla pedana di incarrozzamento per i disabili).
Art. 4
(Funzioni delle province e della Città metropolitana di Milano)(35)
1. Fino all'attuazione dell'articolo 23, commi da 14 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le province esercitano le funzioni che riguardano il rispettivo territorio singolarmente o in forma associata con gli altri enti locali, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di seguito elencate, le province e la Città metropolitana di Milano esercitano in forma associata con gli altri enti locali, nell'ambito delle agenzie per il trasporto pubblico locale, le funzioni e i compiti riguardanti:(36)
a) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi interurbani, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c);
a bis) la programmazione, nel rispetto delle direttive regionali, di cui al comma 2 bis) dell’articolo 11, la regolamentazione e il controllo dei servizi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c bis). Qualora i servizi siano svolti nel territorio di più province la competenza spetta alla Città metropolitana di Milano o alla provincia sul cui territorio sono svolte le maggiori percorrenze in termini di bus*km;(37)
b) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi in aree a domanda debole;
c) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 422/1997, che interessano il territorio di più comuni, sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine, ferma restando la competenza regionale in caso di stipulazione di accordi o intese con Stati esteri o con enti territoriali interni ad altri Stati;
d) l’espletamento delle procedure per l’affidamento dei servizi di cui alle lettere a), a bis), b) e c); qualora l’affidamento riguardi servizi espletati su impianti che hanno estensione interprovinciale, la competenza spetta alla Città metropolitana di Milano o alla provincia sul cui territorio l’impianto insiste maggiormente;(38)
e) l'approvazione del sistema tariffario integrato per i servizi di propria competenza, nonché la determinazione delle tariffe, in conformità al regolamento di cui all'articolo 44, e la trasmissione dei relativi atti alla Regione, che ne verifica la coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionali;
f) la stipulazione dei contratti di servizio, l'erogazione dei corrispettivi e l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali;
g) il rilascio, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 285/1992, dell'autorizzazione per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), anche effettuati a chiamata;
h) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di linea con autobus immatricolati da noleggio e viceversa, nonché il rilascio delle autorizzazioni per l'alienazione degli autobus di linea;
i) lo svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), delle funzioni amministrative e della vigilanza relative agli impianti fissi e a guida vincolata che operano nel territorio di più comuni, con l'eccezione dei servizi svolti in area urbana, nonché relative agli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui ai servizi interurbani individuati alla lettera a), qualora l'impianto operi nel territorio di più comuni oppure abbia estensione sovraprovinciale, nel qual caso la competenza spetta alla Città metropolitana di Milano o alla provincia sul cui territorio l'impianto insiste maggiormente;(39)
j) l’individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza e dei requisiti qualitativi in termini di sicurezza, comfort, qualità dell’arredo e informazione, anche mediante la promozione di interventi di riqualificazione alle fermate esistenti, nel rispetto degli standard minimi qualitativi definiti dalla Regione; l’individuazione dei criteri per garantire l’accessibilità alla fermata e al servizio a tutte le categorie sociali, comprese le persone svantaggiate e le persone con disabilità nel rispetto degli standard qualitativi minimi regionali, nonché l’accertamento di cui all’articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su servizi interurbani e comunali dei comuni non capoluogo di provincia, anche effettuati a chiamata, nonché dei servizi automobilistici di cui all’articolo 2, comma 4, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti;(40)
k) lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile ed innovative e dei servizi di mobilità, anche di soggetti privati, da integrare con i servizi di trasporto pubblico;
l) la promozione e il sostegno di interventi ed azioni volte all'integrazione tra la mobilità dolce e i servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
3. In sede di attuazione dell'articolo 23, commi da 14 a 22 del d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011, l'esercizio unitario delle funzioni di cui al comma 2è assicurato dalle agenzie per il trasporto pubblico locale.
4. Le province esercitano singolarmente le funzioni volte a definire forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, nonché i compiti riguardanti:
a) la determinazione, nel rispetto dell'unitarietà del sistema tariffario integrato adottato dall'agenzia per il trasporto pubblico locale, di tariffe inferiori a quelle stabilite dalle agenzie, con l'obbligo di corrispondere ai gestori i mancati introiti, nonché di definirne l'entità in accordo con le agenzie e gli altri enti locali interessati;
b) il rilascio delle concessioni relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, qualora l'impianto operi nel territorio di più comuni oppure abbia estensione interprovinciale, nel qual caso la competenza spetta alla Città metropolitana di Milano o alla provincia sul cui territorio l'impianto insiste maggiormente;(41)
c) la regolamentazione e il controllo dei servizi di granturismo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), assegnati sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine, ad esclusione di quelli che si svolgono interamente nell'ambito del territorio di un singolo comune;
d) il rilascio, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 285/1992, del nulla osta per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e c).
5. Sono o restano conferite inoltre alle province le funzioni e i compiti concernenti:(42)
a) l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della legge 21/1992;
a bis) il monitoraggio delle licenze del servizio taxi e delle autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24 quinquies;(43)
a ter) la ricezione delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241‹Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi› per l’esercizio dell’attività di trasporto non di linea mediante noleggio di autobus con conducente, di cui all’articolo 5 della legge 218/2003‹Disciplina dell’attività di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente› e il conseguente esercizio dei poteri di verifica, di controllo e di eventuale inibizione di tale attività;(43)
a quater) la gestione e l’aggiornamento delle sezioni provinciali del registro regionale telematico delle imprese esercenti l’attività di trasporto non di linea mediante noleggio di autobus con conducente, istituito ai sensi dell’articolo 4 della legge 218/2003; (43)
b) l'autorizzazione alle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna), ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune;
c) le autorizzazioni all'uso delle acque del demanio della navigazione interna, in accordo con le autorità competenti e sentiti i comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche;
d) l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), e degli articoli 67, 146 e 147 del d.p.r. 631/1949;
e) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del Codice della navigazione e degli articoli 36, 67 e 69 del d.p.r. 631/1949;
f) la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche);
g) l'autorizzazione di apertura delle scuole nautiche;
h) il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi e in conto proprio per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci, nonché il rilascio delle relative idoneità professionali, ai sensi della normativa vigente;
i) le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), concernenti la nomina della commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'indizione e lo svolgimento degli esami e di tutta l'attività istruttoria connessa al rilascio dell'attestato.
6. Restano ferme le ulteriori competenze attribuite alle province ed alla Città metropolitana di Milano dalla normativa regionale vigente, purché compatibili con la presente legge.(44)
7. Le province e la Città metropolitana di Milano possono affidare, previo accordo, l'esercizio delle funzioni di propria competenza diverse da quelle di cui al comma 2 alle agenzie per il trasporto pubblico locale.(45)