La Legge Regionale 6/2012 attribuisce le competenze in merito al trasporto pubblico locale dei Comuni nell’Art. 4, al comma 3:
3. I comuni esercitano singolarmente le funzioni volte a definire forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, nonché i compiti riguardanti:
a) l'approvazione dei piani urbani della mobilità e dei piani urbani del traffico, da redigersi in conformità alla programmazione regionale e previo parere favorevole, da parte delle agenzie territorialmente interessate, sui profili di competenza;
b) l'adozione dei provvedimenti relativi alla viabilità comunale necessari a garantire l'accessibilità, con il trasporto pubblico e privato, dei punti di interscambio con le reti di forza, con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie, metropolitane e metrotramviarie;
c) la determinazione, nel rispetto dell'unitarietà del sistema tariffario integrato adottato dall'agenzia per il trasporto pubblico locale, di tariffe inferiori a quelle stabilite dalle agenzie, con l'obbligo di corrispondere ai gestori i mancati introiti, nonché di definirne l'entità in accordo con le agenzie e gli altri enti locali interessati;
d) l'espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti le interferenze, quali a titolo esemplificativo gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti e linee telefoniche;
e) il rilascio delle concessioni relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, qualora l'impianto operi nel territorio comunale, nonché di tutti i sistemi metropolitani;
f) limitatamente ai comuni non capoluogo di provincia e previo parere favorevole dell'agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio, l'istituzione, l'affidamento, la stipulazione dei contratti e l'erogazione dei relativi corrispettivi, con oneri finanziari integralmente a proprio carico e nel rispetto del sistema tariffario integrato regionale di cui all'articolo 44, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi programmati dall'agenzia per il trasporto pubblico locale;
g) la regolamentazione e il controllo dei servizi di granturismo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), che si svolgono interamente nell'ambito del territorio di un singolo comune.
Si evidenzia che:
Per procedere in questa attività è necessario che:
Per ogni dubbio o questione inerenti al trasporto pubblico locale l’Agenzia resta a disposizione delle Amministrazioni Comunali per esaminare le problematiche relative ed assistere le amministrazioni nei passi formali necessari.
Riferimenti: agenzia@agenziatplbergamo.it