Nel periodo estivo - e non solo - alcune Amministrazioni Comunali a vocazione turistica hanno necessità di offrire ai propri residenti, nonché ai turisti ospiti, un servizio di trasporto pubblico che permetta lo spostamento sia all’interno del proprio territorio che nei Comuni limitrofi.
Al fine di non ricadere in situazioni non conformi alle norme vigenti è bene ricordare che il servizio di Trasporto pubblico locale nella Regione Lombardia è regolato dalla Legge Regionale n. 6/2012 e nello specifico dalla DGR XI/1024 del 17.12.2018 cui si rimanda per i dettagli.
Tale norma all’art. 1 precisa che i servizi di trasporto pubblico regionale e locale si classificano in:
Nella nostra Provincia sono attivi 4 Contratti di servizio ed una Convenzione, che regolano il servizio di Trasporto Pubblico Locale del Bacino di linea di Bergamo:
A seguito di gara sono stati selezionati gli attuali Gestori del servizio che hanno stipulato con l’Agenzia del TPL del Bacino di Bergamo i rispettivi Contratti di Servizio ora vigenti.
L’Amministrazione Comunale o altro Ente (Pro Loco, Associazione di Comuni, etc.) che intenda attivare un servizio in sovrapposizione con quello esistente non può agire autonomamente, ma deve chiedere il parere all’Agenzia del TPL del Bacino di Bergamo, al fine di evitare sovrapposizioni di servizio.
A tale proposito si ricorda l’art. 6, comma 3, lettera f) della L.R. 6/2012:
Si invitano pertanto gli Enti eventualmente interessati a contattare l’Agenzia per il TPL del Bacino di Bergamo (agenzia@agenziatplbergamo.it) per qualsiasi chiarimento.