La Legge Regionale n°6/2012 agli Art. 4 comma 2 punto j ed all’Art. 5 comma 2 punto i) attribuisce alle Agenzie “””… l'accertamento di cui all'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso e delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea relativi ai servizi comunali e di area urbana, anche effettuati a chiamata, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti;”
Ne consegue che l’introduzione o la modifica di nuove fermate e percorsi del trasporto pubblico locale richiede il nulla osta dell’Agenzia
Si riportano di seguito le modalità di intervento:
Gli accertamenti, previsti dal DPR 753/80 per i servizi di pubblico trasporto che vengono svolti su strada ed effettuati con autobus, sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e regolarità del servizio, dell’idoneità del percorso, delle eventuali variazioni, nonché dell’ubicazione e delle caratteristiche delle fermate in relazione ai mezzi impiegati.
Le suddette verifiche ai fini della sicurezza prevedono prove funzionali e vengono disposte da questa Agenzia su richiesta dei Comuni o del soggetto esercente il contratto di servizio.
2.a ISTITUZIONE/VARIAZIONE DI FERMATE
Le fermate devono essere facilmente accessibili da tutti e opportunamente segnalate;
Gli attraversamenti pedonali devono essere realizzati in coda alla fermata.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.b ISTITUZIONE/VARIAZIONE DI PERCORSI
Corografia su C.T.R. in scala 1:10000 riportante il percorso della linea (nuovo percorso o eventuale variazione richiesta), l’ubicazione delle fermate esistenti e di quelle previste, la toponomastica delle vie del percorso e di quelle nelle immediate vicinanze.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.c. REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI
Di seguito si forniscono le prescrizioni a cui attenersi per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati.
Si premette innanzitutto che la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 24/10/2000 ed il Protocollo 2867/2001 dello stesso Ministero prescrivono il divieto di posizionare qualunque tipo di ostacolo lungo i percorsi delle linee di trasporto pubblico e le strade che costituiscono percorsi obbligati per veicoli di soccorso (ambulanze e Protezione Civile), Polizia, Carabinieri ed emergenza (Vigili del Fuoco).
Si precisa inoltre che su numerose autolinee vengono impiegati autobus autosnodati suburbani da 18 metri a pianale ribassato, che nelle ore di punta trasportano anche passeggeri in piedi.
Con queste premesse, al fine di conciliare le esigenze di salvaguardia della sicurezza dei pedoni e di transitabilità della sede stradale per i mezzi che svolgono il servizio di TPL, si ritiene che la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e di altri manufatti finalizzati alla moderazione della velocità debbano rispettare le seguenti specifiche tecniche (si veda schema allegato):
Quelli su indicati sono da intendersi come valori limite che permettono agli autobus di impegnare gli attraversamenti pedonali rialzati in condizioni di sicurezza per i passeggeri, oltre ad evitare il danneggiamento di parti del motore, dell’impianto di trazione e degli impianti di sicurezza degli automezzi (impianto frenante, circuiti relativi all’ABS, allo sterzo, alla pedana di incarrozzamento per i disabili).